Lo Statuto

 

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1 – L’Associazione ha la seguente denominazione «Associazione Dottore Pietro CICCOROSSI» ed è costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. cod. civ.
Articolo 2 – L’Associazione ha sede in via A. Bellatalla, Traversa A, n. 62, fraz. Ospedaletto, PISA.
Essa potrà istituire sedi secondarie e uffici in tutto il territorio italiano, negli Stati membri della Unione Europea e nei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).
Articolo 3 – L’Associazione ha durata illimitata salvo anticipato scioglimento.
Articolo 4 – L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Ne è vietato l’uso della denominazione e dei mezzi sociali a scopo speculativo.

TITOLO II – FINALITA’
Articolo 5 – L’Associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti finalità:
ricordare la memoria del nome, l’attività professionale svolta e le attitudini personali e morali del Dott. Pietro Ciccorossi;
sostenere la ricerca scientifica nel campo delle scienze mediche con particolare riferimento alla medicina interna, alla gastroenterologia, all’epatologia, alle malattie infettive ed alle discipline ad esse correlate evidenziando (esaltando) l’approccio relazionale medico-paziente;
favorire l’applicazione e la diffusione dei risultati della ricerca scientifica svolta nell’ambito delle discipline sopra richiamate con particolare riferimento alla lotta alle dipendenze ed agli abusi di alcool e di stupefacenti;
diffondere, soprattutto tra i più giovani, i principi di uno stile di vita sano e corretto con particolare riferimento alle abitudini alimentari, all’attività fisica, all’adeguatezza delle abitudini di vita.
Articolo 6 – Per il raggiungimento delle suddette finalità l’Associazione si adopererà per promuovere:
attività culturali quali, a titolo esemplificativo, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, realizzazione e/o promozione di eventi artistici, mostre, proiezioni di film, documenti e concerti, degustazioni, ecc.;
attività didattiche quali, a titolo esemplificativo, l’istituzione di borse di studio, l’istituzione di gruppi di studio e di ricerca, ecc.;
sostegno ad attività di ricerca quali, a titolo esemplificativo, lo sviluppo e/o la promozione di protocolli scientifici di ricerca comunque inerenti gli scopi di cui al precedente articolo 5;
attività editoriali quali, a titolo esemplificativo, la creazione di un sito web, la pubblicazione di volumi relativi agli eventi artistico/scientifici organizzati, ecc.;
l’organizzazione o la partecipazione ad iniziative, manifestazioni o eventi inerenti gli scopi di cui al precedente art.  5.
Per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali, l’Associazione potrà aderire ad altre Associazioni od enti che abbiano affinità di scopi e di ideali.
Partecipare a programmi o progetti di ricerca finanziati con risorse di soggetti o enti privati e/o di enti locali, regionali, nazionali e comunitari inerenti gli scopi di cui al precedente art. 5.
Quanto sopra con l’espressa esclusione di ogni e qualsiasi attività diretta al conferimento di titoli di carattere accademico e/o scientifico, nonché di tutte le attività di carattere professionale e, comunque, riservate dall’ordinamento giuridico a soggetti muniti di specifici titoli e/o abilitazioni e fermo restando che l'eventuale attività professionale necessaria eventualmente ai fini sociali verrà svolta direttamente o sotto la responsabilità di professionisti abilitati.
L’Associazione potrà svolgere tutte le attività accessorie integrative dello scopo istituzionale nei limiti consentiti dalla legge; ai soli fini del raggiungimento delle finalità istituzionali, l’Associazione potrà compiere operazioni commerciali, artigianali o agricole, mobiliari o immobiliari, assolutamente strumentali allo scopo sociale e comunque come attività non prevalenti ma svolte in maniera saltuaria, ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
Per il conseguimento delle sue finalità, l’Associazione potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie.
L’attività dell’Associazione si svolge prevalentemente nel territorio geografico italiano.
Sempre nell'ambito del raggiungimento degli scopi istituzionali, l’associazione si riserva inoltre di porre in essere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali.

TITOLO III - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Articolo 7 – Possono aderire all’Associazione tutti coloro che abbiano compiuto i diciotto anni di età e siano capaci di agire.
Articolo 8 – La domanda di adesione va presentata in forma scritta all’organo amministrativo (Consiglio Direttivo) ed è esaminata nella prima riunione utile del detto organo. L’adesione produce effetto dal momento in cui il richiedente riceve notizie della deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.
Articolo 9 – La qualità di associato è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso, e non è trasmissibile né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Articolo 10 – La qualità di associato si perde per:
a) recesso; b) esclusione; c) decadenza; d) morte.
Ogni associato può sempre recedere dall’Associazione mediante comunicazione da inviarsi per iscritto all’Organo amministrativo dell’Associazione, con la conseguente annotazione nel Libro Soci. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in presenza di gravi motivi e, segnatamente, nei confronti dell’associato che:
1) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle delibere degli organi sociali con inadempimenti tali da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto sociale;
2) sia moroso per più di due anni all'obbligo di versamento del contributo annuale di cui al successivo art. 19;
3) arrechi gravi danni all’Associazione o fomenti gravi dissidi e/o disordini in seno ad essa, ostacolando l'attuazione delle finalità istituzionali dell’ente;
4) tenga atteggiamenti manifestamente immorali o contrari allo spirito ed alle finalità dell’Associazione;
5) aderisca ad associazioni o enti i cui scopi siano incompatibili o in contrasto con quelli sociali.
L’esclusione ha effetto immediato dal momento della delibera.
Decade dall’Associazione il socio che, per cause sopravvenute, non sia più titolare dei requisiti di cui all’articolo 7 del presente statuto. La decadenza è accertata con delibera del Consiglio Direttivo.
Per tutti i casi di perdita della qualità di associato si applica l’ultimo comma dell’art. 24 cod. civ.
Articolo 11 – Il domicilio degli associati è, nei confronti della Associazione, quello risultante dal Libro Soci intendendosi per domicilio, in via prioritaria, l’indirizzo di posta elettronica dell’associato al quale compete l’onere di comunicare agli organi dell’Associazione medesima ogni eventuale variazione.
Articolo 12 – I soci o associati si distinguono in:
- soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla stipula dell’Atto Costitutivo della Associazione.
- soci Effettivi: coloro che aderiscono successivamente;
- soci Benemeriti: coloro che abbiano effettuato donazioni, lasciti o altre oblazioni di rilevante entità a favore della Associazione; tale qualità viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo con deliberazione unanime.
Articolo 13 – Tutti gli associati, ad eccezione dei soci Benemeriti, sono tenuti al versamento, in favore della Associazione, di un contributo annuo non rimborsabile nella misura che, fatta eccezione per il contributo del primo anno, fissato nell’atto costitutivo, viene determinata dal Consiglio Direttivo seguendo le indicazioni dell'Assemblea che approva il bilancio dell’anno precedente.
Il contributo va versato al Tesoriere dell’Associazione entro trenta giorni dalla comunicazione all’associato della delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI
Articolo 14 – Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Tesoriere; il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
L’Assemblea può eventualmente nominare un Presidente Onorario con le modalità previste dal successivo art. 18.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Articolo 15 – L’Assemblea è composta dagli associati dell’Associazione; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto sono impegnative per tutti i soci.
L’Assemblea in sede ordinaria:
- approva il bilancio;
- determina le linee guida delle attività sociale per ogni anno;
- nomina il Consiglio Direttivo e, se del caso, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera sulle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio Direttivo e sulle altre materie ad esse riservate dalla legge e dal presente statuto.
L’Assemblea in sede straordinaria, delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento anticipato, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.
Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
La convocazione dell’assemblea è fatta a cura del Consiglio Direttivo con comunicazione inviata agli indirizzi di posta elettronica o con lettera raccomandata da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.
Tale comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza, e l’elenco delle materie da trattare e nella stessa potranno essere indicati il luogo, giorno ed ora per la seconda convocazione, qualora l'assemblea in prima convocazione vada deserta.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea deve altresì essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.
Possono intervenire all’assemblea tutti i soci.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta anche non autenticata, da altra persona che sia socia purché non componente in carica del Consiglio Direttivo, salvi i divieti di legge e comunque con il limite massimo di tre deleghe a socio.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la legale costituzione della stessa e valutare il diritto di intervento all'assemblea medesima.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza o suo impedimento, dal VicePresidente ovvero, in sua mancanza, dalla persona designata dall’assemblea stessa.
Le deliberazioni dell’assemblea sono constatate con processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, scelto dall’assemblea anche tra i non soci.
Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.
L’assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno un decimo degli associati; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione é validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno un quinto degli associati; in seconda convocazione essa é validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno un decimo degli associati.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo che per le deliberazioni sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione per le quali occorre che la maggioranza sia costituita da almeno un decimo degli associati.
I componenti il Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Articolo 16 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, eletti dall’assemblea e scelti tra i soci.
I Consiglieri restano in carica un triennio e sono rieleggibili; essi decadono dalla carica ove non intervengano, senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio.
Il Consiglio sceglie tra i suoi membri:
- il Presidente;
- il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri ad esso spettanti, per i casi di assenza o di impedimento;
- il Tesoriere.
Il Consiglio si raduna sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, a mezzo e-mail da spedirsi almeno tre giorni prima dell’adunanza al domicilio di ciascun Consigliere e, nei casi d'urgenza, da spedirsi almeno un giorno prima dell’adunanza al domicilio di ciascun Consigliere e dei Revisori dei Conti effettivi se nominati, indicante il luogo, il giorno e l’ora della riunione stessa, nonché l’elenco dettagliato degli argomenti all’ordine del giorno.
Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio Direttivo qualora siano presenti tutti i Consiglieri e, se nominati, tutti i Revisori dei Conti effettivi.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci.
Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 17 – La gestione dell’Associazione spetta al Consiglio Direttivo. Esso organo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento delle finalità sociali.
La firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente, e, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice-Presidente.
Il Tesoriere controlla le entrate e le uscite dell’Associazione (servizio cassa e tesoreria) e ne custodisce il patrimonio; esegue, seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo, i pagamenti e riscuote i crediti sociali, redigendo, aggiornando e custodendo le scritture contabili dell’Associazione, il tutto in conformità alle vigenti norme di legge.
Articolo 18 – L’Assemblea nomina, altresì, ritenendone l’opportunità, un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre Revisori Effettivi e due Supplenti. Il Revisore unico o i Revisori, se nominati, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Al Revisore unico o al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.
Articolo 19 – E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di avvalersi di un Comitato scientifico composto da almeno tre membri nominati dall’Assemblea per l’identificazione delle attività da svolgere, per la valutazione dell’eventuale attribuzione di fondi destinati a borse di studio, per la scelta degli ambiti scientifici relativi alla partecipazione ai programmi o progetti di ricerca scientifica, per la validazione delle eventuali pubblicazioni, ecc.
Articolo 20 – L’Assemblea dei Soci può nominare un Presidente onorario, scelto fra i Soci medesimi su proposta del Consiglio Direttivo sulla base di particolari meriti rispondenti agli scopi associativi.
Il Presidente onorario potrà esclusivamente rappresentare l’Associazione nelle manifestazioni ufficiali e non disporrà di alcun altro potere rimanendo gli stessi poteri riservati in via esclusiva al Consiglio Direttivo.
Egli potrà partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente onorario rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha proposto ed è rieleggibile.
Il primo Presidente Onorario verrà nominato dai Soci fondatori all’atto della costituzione dell’associazione.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO
Articolo 21 – Il patrimonio iniziale dell’Associazione è costituito da quanto descritto all’articolo [5] dell’Atto costitutivo, tuttavia la Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
1) contributi degli associati;
2) eredità, donazioni e legati;
3) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, dell’Unione Europea e di altri enti o istituzioni pubbliche o private;
4) proventi derivanti da eventuali cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento – saltuario e strumentale allo scopo sociale – di attività economiche commerciali, artigianali o agricole svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell’Associazione;
5) oblazioni ed erogazioni liberali di associati e terzi;
6) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
7) eventuali erogazioni derivanti dall’applicazione del “5 x 1000”;
8) altre entrate compatibili con gli scopi sociali.
Articolo 22 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2015.
L’Organo amministrativo è tenuto a redigere il bilancio di esercizio costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico e, se del caso, da una nota integrativa e da una relazione sulla gestione e comunque agli adempimenti contabili richiesti dalla legge.
Fatte salve inderogabili disposizioni normative che impongano l’adozione del bilancio nelle forme individuate al precedente paragrafo, gli adempimenti in esso previsti possono essere sostituiti da un Rendiconto annuale della gestione.
Gli utili netti e gli avanzi di gestione, secondo delibera dell’assemblea degli associati, nel rispetto dei limiti di legge, saranno sempre destinati ad attività volte alla realizzazione degli scopi istituzionali della Associazione e ad attività connesse e/o strumentali.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, agli associati, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o altre parti del patrimonio durante la vita della Associazione, salvo che ciò non sia disposto da norme inderogabili di legge.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 23 – L’Associazione si scioglie:
a) per il raggiungimento dello scopo sociale o quando esso è divenuto impossibile;
b) per il venir meno della pluralità di associati, salvo che questa non sia ricostituita nel termine di sei mesi;
c) per volontà degli associati, con delibera assembleare col voto favorevole di una maggioranza di un decimo degli associati;
In caso di scioglimento si applicano le disposizioni dell’art. 29 c.c.
Articolo 24 – Intervenuta una causa di scioglimento, l’Assemblea nomina un liquidatore unico ovvero un comitato di liquidazione, che procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 30 c.c. e delle altre norme vigenti in quanto applicabili.
L’utilizzazione e la destinazione del patrimonio sociale residuo segue, in armonia col fine dell’Associazione stessa, le norme del codice civile e le indicazioni della delibera dell’Assemblea che ha stabilito lo scioglimento.
In caso di scioglimento e salva diversa destinazione imposta per legge, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui al comma 190 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

TITOLO VII – RINVIO
Articolo 25 – Per tutto quanto non regolato nel presente statuto trovano applicazioni le disposizioni di legge in materia.